Formazione continua

L’obbligo giuridico e deontologico di Formazione Continua è stato introdotto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il quale disciplina dal punto di vista legislativo la necessità, per ogni libero professionista, di mantenere o migliorare la propria qualificazione professionale

Ogni iscritto ha accesso all’area riservata del sito Sidafonline per visualizzare la propria scheda personale, la propria situazione in merito all’assolvimento degli obblighi formativi e la propria situazione assicurativa in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Come previsto dall’art. 18, comma 1, del Regolamento “Il mancato adempimento dell’obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare”, pertanto entro tale data gli iscritti devono richiedere il riconoscimento delle attività formative organizzate da altri enti.

Coloro che, ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento, rientrino nelle casistiche per le quali è possibile chiedere l’esonero, devono farne richiesta mediante il sidafonline. La richiesta verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Gli iscritti che sono esonerati dall’obbligo formativo, non esercitando la libera professione, devono modificare la propria anagrafica e formalizzare la richiesta di esonero attraverso apposita domanda tramite il portale sidaf online.